Comunicazione n. 12 – Divieto di fumo nell'istituto

Sesto San Giovanni, 14/09/2019

AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
AGLI STUDENTI
AI GENITORI

 

Comunicazione n. 12

 
Oggetto: Divieto di fumo nei locali scolastici e disposizioni – Decreto Legge n. 104/2013
Come previsto dall’art. 4 del Decreto Legge n. 104 del 12 settembre 2013, in tutti i luoghi interni ed esterni dell’istituto è proibito fumare.
Si riporta uno stralcio del testo della norma:

“Art. 4 (Tutela della salute nelle scuole)
1. All’articolo 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3, dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: “1-bis. Il divieto di cui al comma 1 e’ esteso anche alle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.”.
2. E’ vietato l’utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità’ di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché’ presso i centri per l’impiego e i centri di formazione professionale.
3. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 e’ soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.”

La vigilanza ai piani durante gli intervalli deve essere prevista e garantita dal personale docente e non docente come da specifica comunicazione di servizio. I docenti avranno cura particolare con assoluta puntualità nei tempi e nei modi nel far rispettare il divieto di fumo in tutti gli ambienti interni, compresi pertanto i servizi igienici.Chi esercita le funzioni di vigilanza e di sorveglianza è “pubblico funzionario” con doveri di intervento e di segnalazione alle autorità competenti. Particolare cura di vigilare affinchè a scuola non vengano introdotte e consumate (fumate) sostanze vietate dalla legge quali stupefacenti ricordando che il fatto costituisce reato penale.L’omissione di vigilanza e di sorveglianza, quindi l’omissione di intervento per far cessare la violazione o il reato costituiscono anch’essi illeciti penali, oltre che illeciti amministrativi gravi.
Nel caso di consumo accertato a scuola di sostanze stupefacenti, coloro che vigilano devono procedere immediatamente a sequestrare la sostanza, se possibile, e a segnalare immediatamente l’identità del soggetto che ha violato la legge alla Presidenza che provvederà alla dovuta denuncia del fatto alle autorità di polizia e alla famiglia.
Durante la permanenza a scuola, in particolar modo nei momenti di cura trascorsi nei cortili, a qualsiasi soggetto esterno deve essere impedito il contatto con gli studenti.
In tutti i locali e gli ambienti scolastici gli studenti devono mantenere un comportamento corretto e coerente con il contesto educativo.
Il personale della scuola è tenuto al puntuale rispetto di quanto disposto.
 

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Concetta Luppino